Articolo 41
L'iniziativa
economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
I
rapporti economici sono regolati dal III Titolo della
Costituzione (aa:35-47) che si occupa di iniziativa
pubblica e privata, proprietà, credito, cooperazione,
possibilità di collaborazione dei lavoratori
alla gestione dell'impresa, nazionalizzazione di alcuni
tipi di impresa. In questi articoli la Costituzione
si interessa anche del lavoro che, oltre ad essere un
fattore produttivo asse dell'attività economica,
è al tempo stesso espressione altissima della
personalità umana.
L'articolo 41, del quale è stata proposta una
modifica dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi,
è stato centrale nell'ottica dei Costituenti
e fa riferimento a un sistema economico di economia
mista. In particolare, il comma 3 parla di programmi
e controlli per l'attività economica sia pubblica
che privata e rimanda ad una responsabilità generale
da parte del potere pubblico.
Già nell'800 erano presenti nell'economia forme
di sostegno e controllo pubblici e nel '900, con la
crisi economica del '29, è avvenuta la trasformazione
verso un tipo di economia in cui la responsabilità
dell'attività economica è condivisa anche
dallo Stato e dagli Enti Pubblici. La politica, dunque,
entra nell'economia non solo a sostegno, ma come controllo
dei modi di svolgimento, per una correzione in senso
sociale di un'attività che altrimenti sarebbe
puro profitto individuale. Del resto, le costituzioni
del secondo dopoguerra e le più recenti contengono
norme riconducibili ad un orientamento che affianchi
all'impresa privata una robusta dose di intervento pubblico.
A questo punto è doverosa una precisazione: è
illusorio attendersi che il solo ricorso alla Costituzione
e alle leggi che la attuano possa risolvere problemi
e conflitti sociali, credere che il diritto, in qualche
modo, si autorealizzi. A differenza delle leggi naturali
alle quali la realtà obbedisce davvero, le norme
giuridiche e i principi morali possono sempre essere
violati, non solo dai privati, ma anche dalle istituzioni
preposte a garantirli.
Pur essendo legittimo aspettarsi che il diritto diventi
più coattivo, assistito da un'energia istituzionale,
anche fisica, che realmente lo realizzi, bisogna sempre
tenere presente che sono solo la democrazia e i mezzi
democratici, e quindi l'impegno individuale e collettivo,
l'ultimo presidio in difesa della legalità e
delle Istituzioni.
Privarsi della Costituzione, modificarla o depotenziarla
significa non riconoscere che essa, esprimendo principi
generali, è stata concepita come destinata a
durare e quindi vale in maniera più forte e più
definitiva delle singole leggi.
La
Proposta di Legge Costituzionale del 16 dicembre 2009,
presentata da Vignali, Lupi, Palmieri, Pizzolante recita
testualmente:
All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente.
"Essa si svolge a favore della dignità umana,
della libertà e della sicurezza";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Lo Stato ne riconosce l'utilità economica
e sociale e l'essenziale contributo al benessere generale";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'imprenditore
che partecipa direttamente alla gestione dell'impresa
è considerato, a tutti gli effetti, un lavoratore".
Nel comma 2 della Costituzione vigente è evidente
l'intenzione dei Padri Costituenti di porre limiti all'attività
economica, che non può svolgersi in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana. L'iniziativa economica non può attuarsi
in contrasto con i valori fondamentali della Costituzione;
l'art. 2 richiama infatti diritti inviolabili dell'uomo
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
di doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale: il principio solidaristico e il
principio di libertà si equilibrano e si bilanciano
ed entrambi hanno uguale valore nell'ottica del costituente.
Anche il tema della sicurezza contiene potenzialità
espressive che rimandano non solo alla salvaguardia
dell'incolumità e della salute dei lavoratori,
ma anche alla tutela del patrimonio naturale e storico,
in accordo con quanto sancito dall'art. 9.
Affermare che l'iniziativa economica non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
significa pronunciare un giudizio su come di fatto vengano
intraprese tali iniziative, ma anche adottare misure
positive che conformino meglio utilità sociale
e iniziativa economica, sia privata che pubblica, qualora
tale contrasto venga constatato.
Nella modifica proposta, il verbo al presente indicativo
(presente atemporale) indica un'affermazione vera in
ogni tempo, a prescindere dalle circostanze, come se
l'iniziativa economica naturalmente si svolgesse a favore
dell'attività umana, della libertà e della
sicurezza.
Manca, inoltre, qualsiasi riferimento all'utilità
sociale: in questo modo viene soppressa la possibilità/dovere
del legislatore di finalizzare positivamente, attraverso
la legge, l'attività economica.
Nel
comma 3 della Costituzione vigente, il presente indicativo
determina indica in modo tassativo come la legge che
applica l'articolo debba determinare programmi e controlli
(riserva di legge), definiti comunque opportuni, cioè
sottoposti a discrezionalità da parte del legislatore.
Disporre controlli significa chiamare in causa l'esecutivo
del Governo e i corpi tecnici dello Stato, come le Amministrazioni,
l'Ispettorato del Lavoro, le A.S.L. che dovranno verificare
che le imprese ottemperino alle disposizioni di legge
e prendere provvedimenti opportuni in caso contrario.
I termini programmi e indirizzo rimandano, in positivo,
alla necessità di porre obiettivi preposti all'attività
sia pubblica che privata coordinata a fini sociali,
che sono quindi i fini ultimi di ogni iniziativa economica,
in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione
vigente.
Nella modifica proposta, si assiste a un complessivo
rovesciamento di significato del comma 3: lo Stato,
che riconosce l'utilità economica e sociale (è
omesso il termine pubblica) delle iniziative economiche,
sembra in realtà prenderne semplicemente atto,
come se essa si autorealizzasse e non dovesse essere
orientata dal programma di controllo, "santificando"
in questo modo l'economia del liberismo per il suo essenziale
contributo al benessere generale.
Il
comma aggiunto dalla modifica proposta coglie una realtà
che già esiste, e cioè la possibilità
che un manager possa essere in posizione di lavoratore
dipendente.
In
sintesi, la proposta di modifica dei commi 2 e 3 dell'art.
41 si rivela essere un rovesciamento del principio di
solidarietà poiché ne elimina i mezzi
per realizzarla in campo sociale.
La attuazione di tale modifica significherebbe anche
una vera e propria rivoluzione giuridica perché
porterebbe alla soppressione di uno dei caratteri fondamentali
del nostro Stato: un'economia in cui è riconosciuto
il ruolo dell'iniziativa economica dei privati, che
deve essere per altro sempre accompagnato da un'azione
politica di controllo.
Tale proposta non cambia semplicemente una norma costituzionale,
ma la sovverte, instaurando un ordinamento contrastante
con i principi supremi di quello vigente ed è
quindi da respingere non solo nel merito, ma anche come
illegittima.
(Testo
non rivisto dall'autore)